Art. 9.
(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio del personale da destinare all'estero è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione.

 

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      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, per il periodo durante il quale esercita le funzioni, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.